Il nuovo “contributo” ai confidi connesso alla crescita dimensionale e al rafforzamento patrimoniale


INDICE DEI CONTENUTI

CONTENUTI DEL CONTRIBUTO
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Premessa

La legge di stabilità 2014 (art.1, co. 54, L.147/2013) affida al M.I.S.E., di concerto con il M.E.F., l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi):

    • Il decreto del 3 gennaio 2017 del M.I.S.E., di concerto con il M.E.F., finanzia la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi a favore dei confidi
      da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate
      , operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale;
    • Il decreto direttoriale 23 marzo 2017 ne ha definito modalità e i termini per la presentazione delle domande.
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Quali confidi possono richiedere il fondo

Tre le tipologie di confidi possono richiedere il fondo:

  1. I confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB);
  2. I confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB;
  3. I confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

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Confidi aderenti a contratti di rete

Ai fini della richiesta di contributo da parte dei confidi:

  1. Il contratto di rete, stipulato ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, deve risultare già stipulato alla data di presentazione della richiesta di contributo;
  2. L’ammontare delle garanzie concesse ed in essere dal complesso dei confidi aderenti al contratto di rete deve risultare di importo non inferiore a 150 milioni di euro. Ai fini della determinazione del suddetto limite sono considerate le garanzie concesse ed in essere alla data di chiusura dell’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato da ciascuno dei confidi prima della presentazione della richiesta di contributo;
  3. i confidi richiedenti devono risultare iscritti:
    • Nella sezione dell’elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora già istituito, nell’elenco ex articolo 112 del TUB, ovvero,
    • All’albo di cui all’articolo 106 del TUB, ovvero,
    • In precedenza, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, e devono risultare in pendenza del procedimento di iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 del TUB.

Nell’ambito delle “reti di confidi” ai fini dell’accesso al contributo al fondo rischi, devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. Accentramento, presso la “rete”, da parte dei confidi aderenti di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all’attività tipica svolta dai confidi;
  2. “Programma di rete”, dal quale risultino, in maniera chiara:
    1. La strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti;
    2. i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete;
    3. i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti;
    4. Esistenza di un “fondo comune”, con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.
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L’oggetto dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo, erogato per alimentare una posta del bilancio dei confidi definita fondo rischi.

L’importo del contributo varia in funzione:

  1. dell’ammontare delle garanzie in essere;
  2. del capitale sociale e
  3. del grado di efficienza della gestione operativa del richiedente, determinato sulla base dei valori desumibili dal bilancio.

I confidi che beneficiano del contributo potranno utilizzare questo contributo confluito nel fondo rischi per la concessione di garanzie pubbliche alle PMI associate entro il 31 dicembre 2024, considerando il 2017 come anno del decreto di concessione.

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Risorse finanziarie

Le risorse stanziate sono pari a 225-milioni di euro. Questa dotazione potrà essere incrementata da eventuali risorse messe a disposizione da:

  • Regioni;
  • enti pubblici e
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.

 

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Il periodo di Presentazione delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate:

  • Dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017;
  • All’esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

I confidi devono disporre di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

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I Requisiti dei Confidi beneficiari

I confidi beneficiari devono godere dei seguenti requisiti:

  1. Essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  2. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e quindi:
    • Non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
    • Non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività.

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Requisiti dei Confidi coinvolti in particolare operazioni di fusione

I confidi coinvolti in operazioni di fusione, ai fini dell’accesso al contributo al fondo rischi, devono disporre di un progetto di fusione che, alla data di presentazione della richiesta, deve essere già stato:

  • Deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e;
  • Depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione;
  • E comunque deliberato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Le richieste di contributo possono essere presentate a seguito:

  1. Dell’avvenuta delibera del progetto di fusione da parte dei competenti organi di tutti i confidi coinvolti e
  2. Del successivo deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede i confidi medesimi.
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Le modalità di intervento

Nel perseguire il generale obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle PMI, il Ministero finanzia la costituzione, presso i confidi rilevanti, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi devono:

  1. Essere concesse, direttamente, ai soggetti beneficiari finali;
  2. Riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all’interno di portafogli, con importo e durata definiti;
  3. Essere rilasciate in misura non superiore all’80 percento dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
  4. Essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato;
  5. Poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

Il fondo rischi è utilizzato esclusivamente per la concessione di garanzie alle PMI, alle condizioni previste.

Per la gestione dei predetti fondi rischi i confidi richiedenti assicurano un valore del “moltiplicatore” delle risorse conferite dal Ministero, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4.

Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.

L’attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione.

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I Soggetti beneficiari finali

Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi sono concesse in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica. I soggetti beneficiari finali, ai fini dell’accesso alle garanzie:

  1. Non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero,
  2. Non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l’apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.
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L’importo della agevolazione concessa

L’agevolazione connessa al rilascio delle garanzie è rappresentata dalla differenza tra:

  1. Il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo specifico e
  2. Il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente che sarà determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.
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L’esame delle richieste

Le richieste di contribuzione al fondo rischi, presentate dai confidi sono esaminate dal Ministero secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Il Ministero valuta la conformità e la completezza della richiesta. Relativamente alle richieste presentate dai confidi che abbiano stipulato contratti di rete, il Ministero valuta altresì la effettiva sussistenza di servizi e funzioni, di carattere strategico per la crescita dei confidi aderenti, accentrati presso la “rete di confidi”.

Per le richieste che risultassero incomplete, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti istanti i dati e le informazioni mancanti, che devono essere inviati, a pena di decadenza della domanda di contribuzione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministero.

I contributi al fondo rischi sono concessi dal Ministero esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale, comporterà la chiusura anticipata dello “sportello”.

Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, l’avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l’eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

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Determinazione del contributo al fondo rischi

L’importo del contributo al fondo rischi concedibile a ciascun soggetto richiedente è pari al minore importo, come rettificato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra:

  1. l’1,5% (unovirgolacinque percento), ovvero l’1,8% (unovirgolaotto percento) nel caso dei confidi coinvolti in operazioni di fusione, dell’ammontare delle garanzie in essere, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta, concesse dal soggetto richiedente;
  2. Il 40% (quaranta percento), ovvero il 50% (cinquanta percento) nel caso dei confidi coinvolti in operazioni di fusione del capitale sociale del soggetto richiedente, come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

I parametri di cui alle lettere a) e b) pre cedenti, utilizzati per la determinazione dell’importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati in funzione del grado di efficienza gestionale del soggetto richiedente, misurato dal cost/income ratio, rilevato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

Il valore base del cost/income ratio, corrispondente a un grado sufficiente di efficienza della gestione operativa del soggetto richiedente, è fissato in misura pari al 90%. I parametri di cui alle lettere a) e b), utilizzati per la determinazione dell’importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati, in misura lineare, in funzione dello scostamento del cost/income ratio registrato dal soggetto richiedente rispetto al valore base, secondo una specifica formula.

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Concessione ed erogazione del contributo

Il contributo al fondo rischi è concesso con decreto del Ministero. L’erogazione del contributo è effettuata, su disposizione del Ministero, dal Gestore del Fondo, in un’unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta.

Relativamente ai confidi coinvolti in operazioni di fusione, l’erogazione del contributo è condizionata all’avvenuta iscrizione del confidi risultante dalla fusione all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB. Qualora la predetta iscrizione non avvenga entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo l’efficacia del medesimo decreto cessa.

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Monitoraggio e controllo

I confidi che hanno richiesto e ottenuto il contributo al fondo rischi devono trasmettere annualmente al Ministero, una dettagliata relazione. Il Ministero può, in qualsiasi momento, richiedere ai confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi del presente decreto.

Relativamente ai confidi che, abbiano stipulato contratti di rete qualora un confidi, prima della scadenza del termine, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero è revocato nei confronti del predetto confidi. Qualora, per effetto della revoca del contributo a uno o più confidi, l’ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia rilevante, la revoca del contributo al fondo rischi è disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete.

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Revoca del contributo

Il contributo al fondo rischi è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

  1. Il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  2. Il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
  3. Relativamente ai confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 e i confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, venga disposta la cancellazione del confidi dall’albo di cui all’articolo 106 del TUB;
  4. Relativamente ai confidi che abbiano stipulato contratti di rete, l’ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;
  5. Scissione del confidi;
  6. Relativamente ai confidi che abbiano stipulato contratti di rete, il confidi receda dal contratto di rete;
  7. Mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal decreto e dal decreto di concessione del contributo.

I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo restituiscono al Ministero:

  1. un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l’evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del comma 1, un importo pari all’iniziale dotazione del fondo rischi;
  2. Una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci percento) dell’importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a). La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti percento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera f) del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato al Ministero l’avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all’articolo 12 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del contributo, entro il termine previsto dall’articolo 12, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 1, entro 30 giorni dalla data in cui l’evento si è verificato.
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Concessione ed erogazione del contributo

Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero adotta il decreto di concessione del contributo, notificato ai confidi beneficiari all’indirizzo PEC. Ai fini dell’adozione del decreto di concessione, il Ministero espleta le verifiche previste dal Codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l’acquisizione del DURC.

Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo, il Ministero respinge la richiesta di contributo. In tal caso, i confidi possono presentare una nuova richiesta di contributo entro la data di chiusura dello sportello.

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Concessione delle garanzie alle PMI ed obblighi dei confidi

Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi, è fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte delle PMI beneficiarie. Entro il termine previsto il confidi può utilizzare le risorse del fondo rischi che di tempo in tempo risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate, più di una volta in modo rotativo.

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Controlli annuali

I confidi che hanno ottenuto il contributo sono tenuti a trasmettere al Ministero, la relazione annuale per l’intero periodo di durata del fondo rischi, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo. Il Ministero svolge attività di controllo volta a verificare che le risorse appostate presso il fondo rischi siano utilizzate dal confidi in piena conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il Ministero effettua, ogni anno, controlli su almeno il 5% dei confidi che hanno ottenuto il contributo. I confidi oggetto dell’attività annuale di controllo sono individuati dal Ministero con modalità di estrazione casuale.

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Revoche e sanzioni

Il contributo concesso al confidi è revocabile al ricorrere delle condizioni previste. Il Ministero, accertata la sussistenza di una o più delle cause di revoca, procede tramite alla relativa contestazione al confidi inadempiente, accordando un termine per la trasmissione, di controdeduzioni e/o documentazione integrativa. Qualora il confidi non provveda a trasmettere la documentazione entro il termine previsto ovvero qualora la documentazione trasmessa non consenta il superamento dei motivi di revoca contestati, il Ministero provvede ad adottare il provvedimento di revoca del contributo ed a notificarlo al confidi.

Il contributo oggetto di revoca deve essere restituito. Qualora, anche in esito all’attività di controllo, emerga che il confidi abbia rilasciato garanzie a valere sul fondo rischi con modalità non conformi rispetto a quanto previsto dallo stesso decreto, il medesimo confidi deve provvedere a riaccreditare al fondo rischi l’importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi. Qualora il confidi, in relazione alle eventuali garanzie non conformi abbia già provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul fondo rischi, il medesimo confidi deve provvedere a reintegrare, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie.

 

CONTATTI PER INFORMAZIONI
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