GLOSSARIO: Definizioni / Espressioni della normativa antiriciclaggio

Le sottostanti definizioni e/o espressioni sono state ricavate dai seguenti documenti:

  1. D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. ( Aggiornato al D.lgs 25 maggio 2017 n.90 )
  2. Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio. Documento per la consultazione aprile 2018.
  3. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Documento per la consultazione aprile 2018.
  4. Direttiva IV (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
  5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
agenti in attività finanziaria
gli agenti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
(a) amministrazioni interessate:
le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
attività istituzionale
l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
Autorità
le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
(c) autorità di vigilanza di settore
le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a); D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(d) banca di comodo
una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(e) cliente
il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(e-bis) conti correnti di corrispondenza
conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni)(1); D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(1) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n.151.

(f) conti di passaggio
rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
controlli di linea
controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell’ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
(g) dati identificativi
il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
decreto antiriciclaggio
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
denaro contante” o “contanti
le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
destinatari
i soggetti destinatari del presente provvedimento indicati nel paragrafo “destinatari”; Le presenti disposizioni si applicano a:
a) le banche;
b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
c) le società di gestione del risparmio (SGR);
d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
g) gli istituti di moneta elettronica;
h) gli istituti di pagamento;
i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo (2);
j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
k) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB;
l) i confidi (3);
m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
n) Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;
o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
(2) Le disposizioni di cui alla Parte II trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali.
(3) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall’art. 155 del T.U., nel testo precedente
all’entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010
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direttiva antiriciclaggio
la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
esecutore
il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (3); Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.

(3) I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

finanziamento del terrorismo
in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
funzioni aziendali di controllo
la funzione antiriciclaggio, la funzione di conformità alle norme (compliance), la funzione di controllo dei rischi (risk management function) e la funzione di revisione interna (internal audit); Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
GAFI
Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
gruppo
il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
(h) insediamento fisico
un luogo destinato allo svolgimento dell'attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
intermediari bancari e finanziari comunitari
i soggetti di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2, della “quarta direttiva” aventi sede in un paese comunitario; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nonché una succursale, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), dello stesso regolamento, situate nell'Unione, la cui sede centrale è situata nell'Unione o in un paese terzo;

2) «istituto finanziario»:

a) un'impresa diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»); b) un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva; c) un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni; e) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo; f) le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

(i) mezzi di pagamento
il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
MoneyVal
Comitato costituito in seno al Consiglio d’Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l’area euro-asiatica; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
(l) operazione
la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(m) operazione frazionata
un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
operazione occasionale
un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
operazioni collegate
operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico-patrimoniale; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
paesi comunitari
paesi appartenenti allo Spazio Economico europeo; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
paesi terzi
paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
paesi terzi ad alto rischio
paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della quarta direttiva; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
personale
i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
(o)(2) persone politicamente esposte (PEP)
le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto (3); D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

 

(2) La lettera n) è stata eliminata dall’art 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La lettera così recitava: “(n) «operazioni collegate»: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette)”.

(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria era la seguente: “o) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”.

(p) prestatori di servizi relativi a società e trust
ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1) costituire società o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(q) prestazione professionale
prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(r) pubblica amministrazione
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
punto di contatto centrale
il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite “soggetti convenzionati e agenti”; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
quarta direttiva
la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
rapporti assimilabili ai conti di passaggio
i rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell’ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
(s) rapporto continuativo
rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(t) registro della clientela
un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
riciclaggio
ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s’intende per riciclaggio:

a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c. l’acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.

rischio di riciclaggio
il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
soggetti convenzionati e agenti
gli operatori comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana; Bankitalia: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO del 27 marzo 2019
(u) titolare effettivo
la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto (4); D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria era la seguente: “u) «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”:

a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”);

b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.

(v) titolo al portatore
titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo; D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
TUB
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
TUF
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Disp.adeguata verifica della clientela. Doc in consultazione 4/18.
(z) UIF
l'unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

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