a. al confidi iscritto ex art. 155 co 4 TUB che deve migrare nel nuovo elenco 112bis del tub;
b. al confidi iscritto ex art. 155 co 4 TUB che deve migrare nel nuovo albo dell'intermediario finanziario unico per superamento dei parametri patrimoniali di valore della garanzia collettiva fidi;
c. al confidi che vuole costituirsi, ex novo come confidi minore.
La consulenza verte sull'analisi e sulla interpretazione della normativa primaria e, normativa secondaria di settore – attualmente in piena evoluzione - nonché sulla applicazione in coerenza con la struttura organizzativa societaria ed alla specifica tipologia di attività esercitata e/o da esercitare.
In base all'articolazione della struttura attuale dell'intermediario, lo specialista di settore modula il "processo " di assistenza e prospetta altresì le alternative percorribili, in conformità alle disposizioni vigenti ed in coerenza con gli obiettivi imprenditoriali.
Nella formulazione de "processi connessi al progetto" la consulenza si estrinseca nell'approccio metodologico per la definizione ed implementazione delle seguenti attività:
1. Analisi dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.
2. Definizione della struttura di governo e di controllo, adeguata alle disposizioni di settore ed alle caratteristiche aziendali.
3. . Individuazione del capitale iniziale versato minimale richiesto in base alla attività di garanzia collettiva fidi.
4. Definizione del programma di attività.
5. Individuazione dei rischi aziendali connessi alla attività finanziaria specifica e le modalità di contenimento dei rischi medesimi;
6. Definizione della organizzazione amministrativa e contabile in base alle disposizioni di settore.
7. Definizione della struttura dei controlli interni.
8. Redazione della "istanza" con annessa documentazione prevista ed in particolare della relazione sulla struttura organizzativa, unitamente all' assistenza a tutto l'iter procedurale autorizzativo per eventuale richiesta di approfondimenti.