BILANCIO NON IFRS - CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

INDICE DEI CONTENUTI
 
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Destinatari delle disposizioni

Gli intermediari non IFRS (di seguito “l’intermediario” o “gli intermediari”) di cui all’art. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 (1) (di seguito “decreto”) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo le disposizioni del suddetto “decreto” e quelle contenute nel presente provvedimento.

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Contenuto del bilancio

Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, dell’intermediario e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni del “decreto” e da quelle contenute nel presente provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una delle suddette disposizioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del “decreto”). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Nel bilancio dell’impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

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Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa relativi al bilancio dell’impresa sono indicati nell’appendice A delle presenti disposizioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell’appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio. È consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo.

Altre informazioni, anche riferite alle eventuali voci aggiunte, possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa l’intermediario deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l’importo delle sottovoci sia irrilevante;
b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento. Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l’importo dell’esercizio precedente.

Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

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Collegamento tra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli intermediari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

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Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti disposizioni.

5.1. Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.

5.2. Crediti “a vista”

Sono considerati crediti “a vista” le disponibilità che possono essere ritirate da parte dell’intermediario in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Rientrano tra i crediti “a vista” anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3. Banche

Rientrano in questa categoria:

a) le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 20, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE;
b) le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di banca come definita dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1, del regola-mento (UE) n. 575/2013 (di seguito “regolamento”);
c) le banche centrali.

5.4. Enti finanziari

Ai fini delle presenti disposizioni rientrano in questa categoria:

a) le Società di Gestione del Risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
c) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF);
d) le società finanziarie capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del TUF;
e) le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB;
f) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società finanziarie esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
g) gli operatori del microcredito e i confidi minori di cui all’articolo 1 lettere a) e b) del decreto;
h) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

5.5. Immobilizzazioni immateriali

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell’attivo:

a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
b) l’avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
d) gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell’attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell’intermediario o se questo è titolare di un diritto d’uso. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell’attivo solo con il consenso dell’organo di controllo, ove costituito.

5.6. Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l’acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa.

5.7. Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento;
b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento.

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti “titoli immobilizzati”.

5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale. I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti “titoli non immobilizzati”.

5.9. Imprese incluse nel consolidamento

Sono inclusi nel consolidamento l’intermediario controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, ai sensi dell’art. 25 del “decreto”. Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 23 del “decreto”.

5.10. Operazioni “di copertura”

Le operazioni fuori bilancio “di copertura” sono quelle effettuate dall’intermediario con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o “fuori bilancio” (ad esempio, di un portafoglio di titoli). Un’operazione “fuori bilancio” è considerata “di copertura” quando:

a) vi sia l’intento dell’intermediario di porre in essere tale “copertura”;
b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto “di copertura”;
c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell’intermediario.

5.11. Operazioni “fuori bilancio”

Rientrano nella presente categoria, fra l’altro, le garanzie rilasciate, gli impegni irrevocabili a erogare fondi o a rilasciare crediti di firma.

5.12. Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando l’intermediario sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante. La categoria delle partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale “immobilizzati”. La suddivisione del portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.

5.13. Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento di elementi dell’attivo.

5.14. Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell’attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell’art. 14, comma 6, dell’art. 15, comma 2, dell’art. 16, comma 4, o dell’art. 18, comma 8, del “decreto”.

5.15. Sofferenze

Per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie per cassa (ad esempio, finanzia-menti e titoli di debito) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario.

5.16. Altre esposizioni deteriorate

Per altre esposizioni deteriorate si intendono le esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, come definite internamente dagli intermediari.

5.17. Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le “partecipazioni”) e le operazioni “fuori bilancio” su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.

5.18. Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi.

5.19. Microcredito produttivo

Rientrano tra le operazioni di microcredito produttivo i finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 111, comma 1 del TUB.

5.20. Microcredito sociale

Rientrano tra le operazioni di microcredito sociale i finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 111, comma 3 del TUB.

5.21. Microleasing finanziario

Rientrano tra le operazioni di microleasing finanziario i finanziamenti erogati nella forma prevista ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), ultimo capoverso del D.M. n. 176/2014.

5.22. Operazioni di finanza mutualistica e solidale

Rientrano tra le operazioni di finanza mutualistica e solidale i finanziamenti erogati dagli operatori di cui all’art. 16, comma 2, lett. a) del D.M. n. 176/2014.

 



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