BILANCIO NON IFRS - CAPITOLO 3 - IL BILANCIO CONSOLIDATO

INDICE DEI CONTENUTI
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Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni sul bilancio dell’impresa.
I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 27, comma 2, del “decreto”).
Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell’esercizio precedente.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante che lo redige. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L’uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.
Se la data di riferimento del bilancio di un’impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell’impresa.
Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro (1).

Nella relazione consolidata sulla gestione:

a) la disposizione contenuta nella lettera b) del capitolo 2, paragrafo 6, si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) del paragrafo suddetto;
c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d’esercizio dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e il patrimonio netto e il risultato d’esercizio consolidati.

1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei “di cui”, trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra i “proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

 

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I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1. Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 23, 24, 25 e 26 del “decreto” (intermediario controllante, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate) sono trattate con il metodo della integrazione globale.
Secondo tale metodo gli elementi dell’attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l’eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l’utile d’esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 90, 100, 110, 120, 130, 140, se relativa agli utili, 150, per la parte destinata a riserve e dividendi del passivo dell’impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d’esercizio (voci 140 e 150, se relative a perdite, del passivo dell'impresa controllata).
Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell’impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei “decimi” e dei “sovrapprezzi” che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a) il conto dell’attivo dell’impresa controllata “capitale sottoscritto non versato”;
b) il conto del passivo dell’impresa controllata “sovrapprezzi di emissione”.

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell’impresa controllata deve essere incrementato anche dei “sovrapprezzi di emissione” non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto “aggiustamenti da consolidamento” (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).
La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l’impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all’acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l’impresa è divenuta controllata.
Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa controllata.
Se la differenza si forma dal lato dell’attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l’imputazione anzidetta agli elementi dell’attivo e del passivo è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all’applicazione degli “equity ratios”, nella sottovoce della voce 100 dell’attivo consolidato “Immobilizzazioni immateriali”.
Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l’imputazione agli elementi dell’attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli “equity ratios”, nella voce 100 del passivo consolidato “differenze negative di consolidamento”.
Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un’evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell’impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l’intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella voce 80 del passivo consolidato “fondi per rischi e oneri”.
Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce 260 “utilizzo del fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”) al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.
L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l’avviamento dall’art. 14, commi 1 e 2, del “decreto”.
La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli “equity ratios”, sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato “patrimonio di pertinenza di terzi”.
Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli “equity ratios”) del patrimonio netto dell’impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato (“riserve”, “fondo per rischi finanziari generali”, “utile d’esercizio”, etc.).
Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce 120 del passivo consolidato “patrimonio di pertinenza di terzi”. Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto.
Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.
Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni “fuori bilancio” fra le imprese incluse nel consolidamento;
b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.
Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto “aggiustamenti da consolidamento”; questo è addebitato o accreditato a seconda che l’adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno “avere” (aumento di passività o di ricavi) o “dare” (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce 150 “altre attività” o nella voce 50 “altre passività” dello stato patrimoniale consolidato.
Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell’esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l’adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce 230 “proventi straordinari” o nella voce 240 “oneri straordinari”.

2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.
I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto “altre riserve” della partecipante stessa.
Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell’attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.
Le svalutazioni, effettuate a norma dell’art.16 o dell’art.17 del “decreto”, devono essere eliminate accreditando il conto “rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie” e addebitando in contropartita il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.
Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell’art. 17 del “decreto”, vanno annullate addebitando il conto “altre riserve” nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

2.2. Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell’art. 32 del “decreto” (imprese sulle quali l’intermediario che redige il bilancio consolidato o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 32 (1) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.
Secondo tale metodo gli elementi dell’attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri dell’impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.
Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

1) Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’impresa controllata congiuntamente.

2.3. Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto escluse dal consolidamento ai sensi dell’art 26 del “decreto” e alle partecipazioni in imprese collegate di cui all’art. 33, comma 1, del “decreto” è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell’art. 17 del “decreto”.
Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce 60 dell’attivo consolidato “partecipazioni” o nella voce 70 “partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento” e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal “decreto” per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nella voce 210 del conto economico consolidato “utili” o “perdite” delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;
b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce 100 dell’attivo consolidato “Immobilizzazioni immateriali” e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l’avviamento dall’art. 14, commi 1 e 2, del “decreto”.

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell’attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce 110 del passivo consolidato “differenze negative di patrimonio netto” oppure, quando sia dovuta alla previsione di un’evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella voce 80 del passivo consolidato “fondi per rischi e oneri”.
Per l’applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l’utile d’esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d’esercizio.
Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte in aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.
Al valore della partecipazione risultante dall’ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell’esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi.
Tale variazione deve figurare nella voce 210 del conto economico consolidato (utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto) solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata (1).
Se l’impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa.
Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi. Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 33 del “decreto”.

1) Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato “differenze negative di patrimonio netto”.1 Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato “differenze negative di patrimonio netto”.

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Lo stato patrimoniale consolidato

3.1. Attivo

Voce 40 - Obbligazioni e altri titoli di debito

Per l’eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell’impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto “obbligazioni e altri titoli di debito”.
Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto “debiti rappresentati da titoli” del passivo dell’impresa emittente (al netto dell’eventuale disaggio di emissione registrato nell’attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Voce 70 - Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo incluse nel consolidamento.

Voce 130 - Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2. Passivo

Voce 30 - Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce 40 dell’attivo consolidato “obbligazioni e altri titoli di debito”.

Voce 120 - Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli “equity ratios”, di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l’utile d’esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 90, 100, 110, 120,130, 140, se relativa agli utili, 150, per la parte destinata a riserve e dividendi del passivo dell’impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d’esercizio (voci 140 e 150, se relative a perdite, del passivo dell'impresa controllata);
b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli “equity ratios”, ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell’impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal “patrimonio di pertinenza di terzi” devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i “sovrapprezzi di emissione” non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto “capitale sottoscritto non versato” e il conto “aggiustamenti da consolidamento”.

Voce 150 - Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) “altre riserve”.

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Il conto economico consolidato

Voce 290 - Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi

Nelle presenti voci deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli “equity ratios”, sia di pertinenza di terzi.

Voce 300 - Utile (perdita) d’esercizio

Nelle presenti voci è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli “equity ratios”.

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La nota integrativa consolidata

5.1. Premessa

La nota integrativa consolidata è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) Parte A – Politiche contabili;
2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
4) Parte D – Altre informazioni.

Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.
Nella nota integrativa consolidata gli intermediari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l’immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Parte A – Politiche contabili

Nella presente sezione sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del “decreto”.

5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato

Se le deroghe previste dall'art. 27, comma 2, del “decreto” riguardano conti dello stato patrimoniale consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 3 – Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti

Nel presente elenco devono figurare:

1) le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2);
2) le partecipazioni del gruppo valutate al patrimonio netto (punto B);
3) le altre partecipazioni del gruppo in imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto (punto C);
4) altre partecipazioni (punto D).

Per ciascuna impresa occorre indicare:

a) la denominazione e la sede;
b) la ragione della inclusione nell'elenco, indicando il “tipo di rapporto” previsto nell'elenco stesso;
c) l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio; per le imprese figuranti nei punti A e B dell'elenco gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, per le imprese figuranti nel punto C sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;
d) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e da ciascuna delle imprese controllate;
e) se diversa da quella di cui alla precedente lettera d), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
f) il valore delle “altre partecipazioni rilevanti” (punto C dell'elenco) iscritto nel bilancio consolidato.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa controllante indica anche il motivo:

- della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 26 del “decreto”, di imprese controllate;
- della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del “decreto”, del metodo previsto dal medesimo articolo.

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente.
Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente.
È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ad eccezione delle voci 120 e 130 che sono commentate nella successiva sezione 8.

Sezione 8 – Il patrimonio del gruppo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 110, 130, 130, 140, 150, 160, 170 e 180 nonché quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 80, 90, 120 e 130, relativamente alla quota di pertinenza del gruppo.
I criteri utilizzati per la determinazione delle differenze e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati.

Sezione 9 – Il patrimonio di pertinenza di terzi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170 e 180 nonché quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 80, 90, 120 e 130, relativamente alla quota di pertinenza di terzi.
È anche indicato l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione riferibile ai terzi in base agli “equity ratios”.

5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico consolidato

Se le deroghe previste dall'art. 27, comma 2, del “decreto” riguardano conti del conto economico consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, in base alle seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.

Sezione 4 – Le spese amministrative

4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria

Nella presente voce deve figurare il numero medio dei dipendenti di tutte le imprese incluse nel consolidamento (con separata indicazione di quelle consolidate proporzionalmente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190 e 200.

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190 e 200.

5.5. Parte D – Altre informazioni

Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci

1.1 Compensi
1.2 Crediti e garanzie prestate

Nelle presenti voci devono essere indicati cumulativamente e per ciascuna categoria:

a) l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’intermediario che redige il bilancio consolidato per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese controllate;
b) l'importo dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore da parte dell'impresa che redige il bilancio consolidato e di imprese controllate, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate

Nella presente sezione essere indicate, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera j) del “decreto”, le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società, ad esclusione delle operazioni fra parti correlate comprese nel consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento dello stesso (art. 36, comma 1, lettera a) del “decreto”).

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La relazione sulla gestione consolidata

Il bilancio consolidato è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, sull’andamento e sul risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il gruppo ha operato, nonché sui principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.
L’analisi contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.
L’analisi deve contenere inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati in bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all’esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.
Dalla relazione devono anche risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento, sia delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
c) l’evoluzione prevedibile della gestione.

La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.



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