L'Organismo per la tenuta dell'elenco confidi - Novellato art. 112 bis

Premessa

Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nell'elenco e nelle relative sezioni, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille all'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'organismo cura la redazione del proprio statuto e dei propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

Funzioni dell'Organismo

L'Organismo svolge le seguenti funzioni:

    1. gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità;
    2. valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
    3. verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
    4. verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'art. 12 comma 2, TUB;
    5. provvede all'iscrizione cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco; provvede ai sensi dell'art. 112 bis, comma 5 TUB;
    6. cura ogni altro atto e attività strumentale e accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.

Gestione dell'elenco

    1. Nell'attività di gestione dell'elenco l'Organismo:
      1. iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti;
      2. rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati;
      3. dispone la cancellazione dall'elenco;
      4. rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
      5. aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.
    2. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.

Poteri di vigilanza informativa

Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da essa stabiliti.

Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo pro procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l'articolo 9, comma 2.

L'ELENCO DEI CONFIDI ART. 112 BIS DEL TUB

  1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni:
    1. denominazione, forma giuridica e sede legale dei confidi (nonché sede operativa ove diversa da quella della sede legale)
    2. data di iscrizione nell'elenco;
    3. numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo.
  2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organismo.
CONTATTI PER INFORMAZIONI
06.86357324 / 340.8745069
 
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